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ART. 1, COMMI 294-296 – PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Scritto da

Confagricoltura

Pubblicato il

23/01/2023

L’impiego stabile di un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza consente al datore di lavoro di fruire dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di trasformazione da tempo determinato in tempo indeterminato, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2023.

L’esonero è riconosciuto:

- per un periodo massimo di 12 mesi;
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Il comma 296 precisa che la misura in oggetto è alternativa all’esonero già previsto per l’assunzione di percettori di reddito di cittadinanza dall’art. 8 del decreto-legge n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019 (in caso di assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, spetta l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità).

Giovani under 36 assunti a tempo indeterminato (c.297)

In caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 36 anni o di trasformazione di un rapporto a termine già in essere, al datore di lavoro spetta lo sgravio al 100% dei contributi previdenziali a proprio carico:
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui;
- per 36 mesi o 48 mesi se la sede di lavoro si trova in una delle regioni svantaggiate (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Tecnicamente la proroga opera sulle disposizioni di cui al c. 10 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 . Possono accedere all’agevolazione tutti i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro non imprenditori) che, nel corso del 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), assumono a tempo indeterminato giovani i quali non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni).

Sono esclusi:
- i rapporti di apprendistato e lavoro domestico;
- i datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione o nei nove mesi successivi alla stessa, intimino licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Il lavoratore non deve mai essere stato occupato con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

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